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lo Statuto

Assemblea Nazionale Organizzativa NazionalPopolare

Roma – Isola Farnese – 5/6 Marzo 2003

 

L'Assemblea Nazionale Organizzativa Nazionalpopolare riunita in Roma – Isola Farnese - in data 5 e 6 aprile 2003, delibera la costituzione del:

MOVIMENTO NAZIONALPOPOLARE

con sigla:

M.N.P.

con sede in Roma,

lo  Statuto allegato,

e per quanto necessario alla registrazione ed all’avvio dell’attività del Movimento, nell’attesa della convocazione del regolare Congresso, nomina  Presidente Onorario il sig. Rutilio Sermonti, Coordinatore Nazionale il sig. Nicola Cospito e Segretario Amministrativo il sig.  Stefano Aiossa.

 

Letto ed approvato all’unanimità dalla Assemblea,

Il Segretario dell’Assemblea

 

STATUTO

ARTICOLO 1

È costituito il MOVIMENTO NAZIONALPOPOLARE, con sigla MNP, e sede in Roma.

 

ARTICOLO 2

Il simbolo che lo rappresenta è formato da un cerchio nero recante all’interno, sulla parte alta la scritta: MOVIMENTO NAZIONALPOPOLARE, al centro sullo sfondo tricolore, nel verde una M in bianco e nel rosso una P pure in bianco, mentre nel bianco di traverso la stilizzazione di una folgore in blu, così come appare di seguito:

 

 

ARTICOLO 3

Finalità dei Nazionalpopolari è la trasformazione delle attuali istituzioni per realizzare uno Stato diverso che consideri l'uomo nella sua intierezza spirituale ed economica.

Uno Stato fondato  essenzialmente sull'uomo impegnato in un’attività di lavoro, dove per lavoro s’intenda qualunque attività sia religiosa che intellettuale, sia  letteraria che  artistica, produttiva o altro, uno Stato  caratterizzato dall’elezione da parte delle singole categorie di una propria rappresentanza in un’assemblea avente funzioni legislative, uno Stato in cui il Capo, eletto direttamente dal popolo, sia il diretto responsabile della conduzione del governo della Nazione.

Uno Stato organico dunque, fondato  sui valori fondamentali di libertà e socialità, tradotti nei principi di nazione e socializzazione, scelte che consentono la realizzazione di una società in cui ognuno è partecipe secondo le proprie capacità e responsabilità, conoscenze e volontà, e non quale individuo astratto, atomizzato come è invece nei regimi liberali che affondano le loro radici nei nefasti principi della rivoluzione francese.

Tali posizioni trovano giustificazione nel rifiuto delle fallimentari esperienze liberali e socialdemocratiche, che proprio a causa delle utopie egalitariste alle quali si richiamano, hanno prodotto un’involuzione  capitalistica, con il suo pernicioso  dominio dell'economia sulla politica, la legittimazione etica di qualunque azione finalizzata al successo, l'asservimento degli uomini ad altri uomini, in spregio del diritto e della dignità della persona, con il conseguente sfaldamento di ogni sentimento di identità e di solidarietà.

 

ARTICOLO 4

Per realizzare tali fini il Movimento ritiene essenziale e pregiudiziale l’unione di tutti coloro che li condividono in un unico sodalizio di ingegni e di volontà.

Si pone quindi come finalità più immediata quella già contenuta nello Statuto del Collegio Unità per la Costituente dal quale il Movimento si origina, e cioè la unione di tutti i movimenti, circoli, associazioni e singoli schierati sulle stesse posizioni, o comunque con esse conciliabili. 

 

ARTICOLO 5

Al Movimento Nazionalpopolare possono aderire tanto singole persone, quanto Movimenti, Comunità, Circoli, Associazioni o Gruppi comunque organizzati che ne condividano le finalità.

È esclusa ogni incompatibilità tra l’adesione al Movimento Nazionalpopolare e alla adesione a detti Movimenti, Comunità, Circoli, Associazioni o Gruppi.

 

ARTICOLO 6

Ogni Movimento, Comunità, Associazione o Gruppo organizzato, mantiene interamente la propria autonomia politica, organizzativa e amministrativa, nell’ambito dl rispetto delle finalità del Movimento Nazionalpopolare e delle regole comuni stabilite con il presente statuto.

 

ARTICOLO 7

Il Movimento Nazionalpopolare ha essenzialmente funzione di coordinamento di quanti, singoli od organizzati, e pur nella diversità d’interpretazione del pensiero nazionalpopolare, perseguono nella ricerca di denominatori comuni, al fine di realizzare quell’unità operativa necessaria per ottenere rappresentanza e forza sufficiente per il raggiungimento delle mete indicate dal pensiero nazionalpopolare.

 

ARTICOLO 8

            Organi del Movimento Nazionalpopolare sono:

-          Il Congresso

-          Il Consiglio Generale

-          Il Comitato Esecutivo

-          Il Presidente

-          Il Coordinatore Nazionale

-          Il Segretario Amministrativo

- Il Consiglio di Disciplina

- Il Collegio dei Revisori dei Conti

- Il Comitato di Studio

 

ARTICOLO 9

Il Congresso si riunisce ogni due anni, ed è indetto dal Consiglio Generale secondo l’apposito regolamento da questo stabilito.

Elegge per il biennio successivo i componenti del Consiglio Generale, il Segretario Amministrativo, il Consiglio di Disciplina, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato di Studio.

Decide circa l’eventuale adozione delle proposte del Comitato di Studio. Approva annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.  Ha facoltà di apportare modifiche allo Statuto del Movimento.Può delegare l’esercizio di tale facoltà al Consiglio generale.

 

 

ARTICOLO 10

Il Consiglio Generale è composto da 40 membri eletti fra gli iscritti singolarmente, dai Segretari Regionali e da un ulteriore numero di componenti, non superiore al 20% della somma dei membri eletti e dei Segretari Regionali, di persone in rappresentanza di Comunità, Associazioni o Gruppi, che aderiscono al Movimento, cooptati su indicazione di questi.

Il Consiglio Generale potrà cooptare personalità di particolare prestigio che aderiscono al Movimento non comprese tra i nominativi designati dal Congresso.  

Ha il compito di fissare le linee d’azione, e di curare il coordinamento politico ed operativo fra gli aderenti, secondo quanto stabilito dal Congresso.

Nomina i componenti del Comitato Esecutivo, del quale si avvale per l'attuazione dei propri compiti, indice il Congresso e ne nomina la Segreteria.

 

ARTICOLO 11

 Il Comitato Esecutivo, composto da 9 membri, ha il compito di curare l’organizzazione e l’attività del Movimento secondo le direttive stabilite dal Congresso e dal Consiglio Generale.

Nomina al suo interno il Presidente ed il Coordinatore Nazionale, sempre revocabili con votazione a maggioranza dei componenti l’Esecutivo medesimo.

Qualora si trovi nella condizione di dover sostituire un proprio componente, potrà procedere alla cooptazione di altra persona, salvo ottenere l’assenso del Consiglio Generale alla prima successiva convocazione.

 

ARTICOLO 12  

Il Presidente è nominato fra persone di particolare prestigio, ha funzioni onorarie e presiede le riunioni del Comitato esecutivo.

 

ARTICOLO 13

Il Coordinatore Nazionale, considerato “primus inter pares” ha funzioni di legale rappresentante del Movimento nei rapporti con terzi e di portavoce del Movimento, ed ha la responsabilità dell’attuazione dei deliberati del Comitato Esecutivo.

 

ARTICOLO 14 

La Segreteria del Congresso ne stabilisce il Regolamento ed il numero dei partecipanti, tenendo conto della proporzione degli aderenti nelle singole province, come pure mantenendo il rapporto tra la consistenza nazionale di ciascun gruppo costituita dal numero di iscritti di ciascuno.

 

ARTICOLO 15

Il Segretario Amministrativo presiede all’amministrazione del Movimento con la “cura del buon padre di famiglia”, se necessario anche avvalendosi di propri collaboratori.

 

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Disciplina, composto da tre membri effettivi e due supplenti, elegge al suo interno il proprio Presidente ed ha il compito di provvedere al rispetto della disciplina interna e dell’aderenza d’ogni persona, movimento, comunità, circolo, associazione o gruppo alle finalità per il quale il Movimento è stato costituito. Nell’esercizio di tale compito può disporre sanzioni disciplinari a carico degli aderenti e, nei casi più gravi, l’esclusione dal Movimento.

I suoi componenti partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Generale.

 

ARTICOLO 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, elegge al suo interno il proprio Presidente, e provvede alle incombenze di legge relative a tale incarico, controllando e certificando i bilanci del Movimento. 

I suoi componenti partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Generale.

 

ARTICOLO 18

Il Comitato di Studio, normalmente composto da 5 membri, ha il compito, fermi restando i principi fondamentali che presiedono alle dottrine nazionalpopolari, di rivedere linee e proposte politiche da adottarsi al fine di adeguare pensiero ed azione agli sviluppi delle idee e delle conoscenze, prodotte dalla civiltà dell’uomo nel volgere dei tempi e le propone al Congresso.

Il Comitato può avvalersi della collaborazione di studiosi della materia secondo le esigenze che di volta in volta potranno presentarsi.

 

ARTICOLO 19

L’organizzazione periferica del Movimento è costituita dai Coordinamenti Regionali, da Federazioni Provinciali e Comunali per grandi Comuni, e Sezioni locali o di quartiere.

Il Coordinatore Regionale è eletto dai Segretari Provinciali che costituiscono il Coordinamento Regionale, mentre i Segretari Provinciali, Comunali o di Sezione sono eletti dagli iscritti del proprio territorio, seguendo le stese regole previste per il livello nazionale.

           

ARTICOLO  20

È fatto assoluto divieto, senza possibilità di alcuna deroga  ed a qualunque livello, ricoprire contemporaneamente doppi incarichi pubblici elettivi.

 

ARTICOLO 21

Per quanto dovesse verificarsi di non previsto nel presente statuto, si farà riferimento alle leggi ed ai regolamenti generali vigenti in materia di associazionismo.   

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